Materie del servizio
A chi è rivolto
Al conducente o al proprietario del veicolo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.
Descrizione
Se si ritiene di essere stati multati ingiustamente è possibile presentare un ricorso. Deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).
Le lamentele dovute a comportamenti del personale non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.
Come fare
Il ricorso può essere trasmesso:
- al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);
- oppure al Giudice di Pace della località dove è avvenuta la violazione (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice). Il ricorso contro il verbale relativo a violazione di norma del Codice della Strada, proposto al Giudice di Pace, preclude la possibilità di ricorrere al Prefetto (e viceversa);
- un ulteriore possibilità è quella di ricorrere al Comando di Polizia Locale che valuterà casi di particolare gravità segnalati dall'utente. Non si tratta di un vero e proprio ricorso, ma di un invito all'ufficio che ha emanato l'atto a verificarne la validità. Può essere inoltrato unicamente per gli avvisi di accertamento lasciati sul parabrezza. Attenzione però: quest’ultima procedura non interrompe i termini di pagamento pertanto, qualora la risposta del Comando di P.L. non arrivi entro i termini di scadenza, il pagamento dovrà essere effettuato. Diversamente la sanzione diventerà esecutiva e verrà, a seconda dei casi, notificata oppure iscritta a ruolo.
Se si è in possesso solo dell'avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.
Cosa serve
- data di presentazione
- estremi del verbale
- generalità del ricorrente
- dati identificativi completi del veicolo
- indicazione chiara del motivo del contendere
- copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di invalidità, copia della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa del mezzo, etc…)
- firma in calce
Con sentenza n. 98/2004 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione a sanzione amministrativa. Deve pertanto ritenersi ammissibile anche quest’ultimo mezzo per la presentazione del ricorso.
Cosa si ottiene
L'ammissibilità o l'inammissibilità del ricorso stesso.
Tempi e scadenze
- dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
- dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Cartelle esattoriali
La normativa vigente stabilisce che, in caso di mancato o insufficiente pagamento di una violazione, venga iscritto a ruolo un importo pari a circa il doppio della cifra (per il Codice della Strada) contenuta nel verbale originario.
Rimozione forzata
Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2024, 10:49