Materie del servizio
A chi è rivolto
A persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Monza, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Descrizione
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Come fare
Se i richiedenti hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposita dichiarazione. In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.
Cancellazione della convivenza
La cancellazione può avvenire:
- d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Monza di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un’apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro una comunicazione.
Cosa serve
E' necessario presentare la dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:
- via email, con firme autografe, a sportelloalcittadino@comune.monza.it
- via PEC, con firma elettronica di entrambi i richiedenti, a demografici@pec.comune.monza.it
I richiedenti di nazionalità straniera dovranno obbligatoriamente consegnare, unitamente alla dichiarazione, un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Cosa si ottiene
Dopo l'accertamento dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art 36 della Legge n. 76/2016) viene inviata la comunicazione della costituzione della convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Casi particolari
Sottoscrizione di un Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza. Per essere legalmente valido lo stesso deve essere redatto esclusivamente con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni, secondo una delle seguenti modalità: via PEC oppure con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Monza - Servizi Demografici e Sportello al Cittadino.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere: l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale)
- se una delle parti è minorenne
- se una delle parti è interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Il contratto si risolve in caso di: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti.
Costi
Registrazione e cancellazione gratuita. Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’Anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
In base alla nuova legge i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2024, 15:51