Materie del servizio
A chi è rivolto
I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non costituisce presupposto dell'imposta - salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 - il possesso dell'abitazione principale, da intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Aree fabbricabili
L’IMU va pagata per le aree fabbricabili così come definite nell’articolo 1 comma 741 lett. d) della legge n. 160 del 27/12/2019 che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria. I criteri per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili sono previsti nell’articolo 1 comma 746 della legge 160/2019 e nell’articolo 4 del Regolamento per La Disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C.C. n. 23/2020.
Delibera valori aree
Delibera tabella valori e mappa aree fabbricabili
Descrizione
Per l’anno 2024 le aliquote IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 66 del 18/12/2023, nelle stesse misure previste per gli anni 2020 e successivi.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
Come fare
L’IMU è un'imposta che viene versata in autoliquidazione alle scadenze fissate dal legislatore, pertanto è il contribuente che provvede al calcolo e al versamento del tributo secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Per calcolare l'IMU dovuta è necessario conoscere la base imponibile IMU. Bisogna quindi partire dalla rendita catastale dell'immobile che deve essere rivalutata del 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore.
A questo punto, ottenuta la base imponibile IMU, la stessa va moltiplicata per l'aliquota corrispondente alla propria tipologia.
Tabella calcolo base imponibile
Informazioni IMU 2024
E' possibile effettuare il calcolo online. Il versamento deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali.
- Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento IMU. Clicca qui per tutte le informazioni.
Cosa serve
Modalità di presentazione
La dichiarazione ministeriale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione, con le modalità e nei casi come indicati nelle istruzioni ministeriali. La modulistica di comunicazione appositamente prevista può essere presentata scegliendo una sola modalità tra quelle sotto riportate:
- tramite il cassetto fiscale, accessibile con SPID o CIE, dalla sezione Tributi dei Servizi Online.
- a mano presso l’Ufficio di Via Arosio 15, su appuntamento
- via PEC
- via Email (con le seguenti istruzioni)
Cosa si ottiene
Le informazioni per effettuare il pagamento dell'imposta.
Tempi e scadenze
E' previsto il versamento in due rate, con scadenza il 17 giugno (la scadenza di legge del 16 giugno è differita in quanto ricade di domenica) e il 16 dicembre. In unica soluzione il 17 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l’anno in corso. Se non si sono verificate variazioni rispetto all’anno precedente (ad es. vendite, acquisti, successioni), è possibile versare gli stessi importi dell’anno 2023.
Casi particolari
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Beni merce
Ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 art 1 comma 751 “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.” Dal contenuto della norma emerge che il requisito soggettivo è quello di essere un’impresa costruttrice. Non sono pertanto ricomprese le società che svolgono attività di compravendita di immobili. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, lo stesso consiste nella costruzione di fabbricati destinati alla vendita.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione base n.11/DF del 11 dicembre 2013 ha chiarito che nel concetto di “fabbricati costruiti” possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Non sono ricompresi negli interventi che consentono di considerare il fabbricato acquistato come bene merce, gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.
Anni precedenti
Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2024, 13:50