Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni.
Descrizione
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, oppure rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Come fare
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato. Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970. La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero). L’accordo da inoltrare al Comune di Monza può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile. I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero. Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio. I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite.
Per lo Scioglimento dell'unione civile. Prima di procedere con la procedura di divorzio, le parti dovranno manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. L’accordo per la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Soltanto dopo aver manifestato la volontà allo scioglimento dell'unione civile, si potrà procedere a richiedere il divorzio sempre selezionando il servizio RICHIESTA SEPARAZIONE/DIVORZIO.
Cosa serve
E' necessario compilare il modulo per richiesta di separazione o divorzio oppure il modulo per la manifestazione di volontà allo scioglimento dell'unione, resi disponibile nel momento della prenotazione dell'appuntamento, selezionando il servizio RICHIESTA SEPARAZIONE/DIVORZIO e seguendo le istruzioni presenti nella pagina dedicata. Una volta che la richiesta sarà elaborata, verrà inviata una mail con le informazioni e le date degli incontri fissate per avviare il procedimento richiesto.
Cosa si ottiene
Lo scioglimento del matrimonio o la modifica delle condizioni.
Tempi e scadenze
Una volta elaborata la richiesta, l'ufficio di Stato Civile provvederà a comunicare con mail le date degli incontri fissati per i due incontri (accordo e conferma dell'accordo) di separazione/divorzio/modifica condizioni. Decorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile fisserà un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare l'accordo sottoscritto in precedenza. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo. Non sono ammesse rappresentanze.
Costi
Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge 6 maggio 2015, n. 55.
Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2023, 15:39