IMU

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Ultima modifica 18 giugno 2024

L'imposta municipale propria (IMU) dal 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 160/2019.

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A chi è rivolto

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non costituisce presupposto dell'imposta - salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 - il possesso dell'abitazione principale, da intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Aree fabbricabili

L’IMU va pagata per le aree fabbricabili così come definite nell’articolo 1 comma  741 lett. d) della legge n. 160 del 27/12/2019 che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria. I criteri per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili sono previsti nell’articolo 1 comma 746 della legge 160/2019 e nell’articolo 4 del Regolamento per La Disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C.C. n. 23/2020.

Delibera valori aree
Delibera tabella valori e mappa aree fabbricabili

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Descrizione

Per l’anno 2024 le aliquote IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 66 del 18/12/2023, nelle stesse misure previste per gli anni 2020 e successivi.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

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Come fare

L’IMU è un'imposta che viene versata in autoliquidazione alle scadenze fissate dal legislatore, pertanto è il contribuente che provvede al calcolo e al versamento del tributo secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Per calcolare l'IMU dovuta è necessario conoscere la base imponibile IMU. Bisogna quindi partire dalla rendita catastale dell'immobile che deve essere rivalutata del 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore.
A questo punto, ottenuta la base imponibile IMU, la stessa va moltiplicata per l'aliquota corrispondente alla propria tipologia.

Tabella calcolo base imponibile
Informazioni IMU 2024

E' possibile effettuare il calcolo online. Il versamento deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali.

  • Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento IMU. Clicca qui per tutte le informazioni.
Dichiarazione IMU  
In riferimento ai casi di obbligo dichiarativo come espressamente previsti dal legislatore e indicati nel documento “Istruzioni Modello Dichiarazione IMU”, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge 160/2019. In riferimento agli obblighi comunicativi previsti dal Comune di Monza con il Regolamento per la disciplina dell'IMU nonché nella deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, gli stessi sono indicati nel documento "Informazioni IMU 2024” e la relativa scadenza di presentazione è il 31 dicembre.
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Cosa serve

Modalità di presentazione

La dichiarazione ministeriale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione, con le modalità e nei casi come indicati nelle istruzioni ministeriali. La modulistica di comunicazione appositamente prevista può essere presentata scegliendo una sola modalità tra quelle sotto riportate:

allegando in ogni caso, obbligatoriamente, fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante.
 
Esclusivamente per i contribuenti non residenti in Italia impossibilitati all'utilizzo dei modelli F24, è prevista la possibilità di eseguire il versamento del tributo mediante bonifico in euro, indicando nella causale il codice fiscale del contribuente, il riferimento al tributo, all'anno d'imposta e alla rata versata (es. IMU 2023 acconto) presso:
C/C intestato a COMUNE DI MONZA
BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 121
CODICE IBAN: IT11E0503420408000000029552
BIC (SWIFT CODE): BAPPIT21A79
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Cosa si ottiene

Le informazioni per effettuare il pagamento dell'imposta.

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Tempi e scadenze

E' previsto il versamento in due rate, con scadenza il 17 giugno (la scadenza di legge del 16 giugno è differita in quanto ricade di domenica) e il 16 dicembre. In unica soluzione il 17 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l’anno in corso. Se non si sono verificate variazioni rispetto all’anno precedente (ad es. vendite, acquisti, successioni), è possibile versare gli stessi importi dell’anno 2023.

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Casi particolari

Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente all'ufficio IMU, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, come disciplinato dall'art. 1 comma 164 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). 
L’effettuazione di rimborsi non avrà luogo per importi uguali o inferiori ad € 12,00, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del vigente Regolamento disciplinante le Entrate Tributarie.
 
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo, allegando la carta d'identità del contribuente e copia dei versamenti.
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Beni merce

Ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 art 1 comma 751 “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.” Dal contenuto della norma emerge che il requisito soggettivo è quello di essere un’impresa costruttrice. Non sono pertanto ricomprese le società che svolgono attività di compravendita di immobili. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, lo stesso consiste nella costruzione di fabbricati destinati alla vendita.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione base n.11/DF del 11 dicembre 2013 ha chiarito che nel concetto di “fabbricati costruiti” possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Non sono ricompresi negli interventi che consentono di considerare il fabbricato acquistato come bene merce, gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.


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