Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini residenti e non residenti.
Descrizione
L'autenticazione di firma (o sottoscrizione)
Consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.
Autenticazione della copia
Consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto all’originale fatta da un pubblico ufficiale. Può essere richiesta anche da una persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge. Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.
Dichiarazione sostitutiva di conformità di copia all'originale
Nel caso non si possieda l’originale o non lo si possa presentare, l’interessato può dichiarare la conoscenza del fatto che la copia del documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (titolo di studio o una pubblicazione, ecc.) è conforme all’originale. Questa dichiarazione vale come una copia autentica, nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Come fare
La persona interessata deve presentarsi all'ufficio Anagrafe, previo appuntamento, sempre con un documento di riconoscimento valido e:
- per autenticare la firma: con l’atto sul quale deve essere autenticata la firma
- per autenticare una copia: con l’originale del documento e la copia da autenticare (se si devono effettuare più di 3 copie il tempo necessario è di 3 giorni).
Il cittadino che per gravi motivi (malattia, infermità, ecc.) è impossibilitato a presentarsi personalmente, può, tramite altre persone, presentare all’Ufficio Anagrafe l’atto oggetto di autentica; un agente della Polizia Locale si recherà presso il suo domicilio per procedere all’autenticazione.
Cosa serve
L'autenticazione di firma o di copia può essere richiesta presso l'Anagrafe del Comune di Monza, ma anche negli altri Comuni.
L'autentica di firma è possibile esclusivamente per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone
- particolari atti previsti da normative speciali in deroga alla normativa generale (D.P.R. 445/2000):
- D.L. n. 223/06 convertito con modifiche in L. 4.8.2006, n. 248, che attribuisce agli uffici comunali la competenza ad eseguire l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (c.d. trasferimenti di proprietà dei veicoli)
- D. L.vo 28.7.1989 n. 271 art. 39 (“Salve disposizioni speciali, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il c.p.p. prevede tale formalità, può essere effettuata oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato”)
- 184/1983 art. 31 comma 3 lett. e) (“La sottoscrizione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare può essere autenticata, oltre che dall’ente autorizzato, anche dall’impiegato comunale “delegato” all’autentica, o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario”)
- D.P.R. 8.7.2005 n. 169 art. 3,7 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge
- Legge 21.3.1990 n. 53 (Autentiche in materia elettorale)
- Art. 8 della legge del 15 dicembre 1990 n. 386, modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 Autentica su quietanza liberatoria – (solo assegni postali e bancari).
Cosa si ottiene
L'autenticazione di documenti e atti.
Tempi e scadenze
Rilascio immediato.
Casi particolari
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.
Costi
Per autentica di firma
- Se in carta semplice: gratuito
- Se in bollo: € 16,00 per imposta di bollo + € 0,50 per diritti di segreteria.
Per autentica di copia
- Se in carta semplice: gratuito
- Se in bollo: € 16,00 (ogni 4 fogli) + € 0,50 per diritti di segreteria.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2023, 15:45