Materie del servizio
A chi è rivolto
La tassa sui rifiuti deve essere pagata da chi possiede, occupa o detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati (a titolo esemplificativo abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.).
Si applica dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, fino al giorno in cui termina.
Descrizione
La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' stata istituita il 1° gennaio 2014 dall’art. 1. comma 639 della Legge 147/2013.
Tariffe 2024
Con Delibera di C.C. n. 21 del 29 aprile 2024 sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti, sulla base del nuovo Piano economico finanziario.
Come fare
E' necessario presentare la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Modalità di presentazione:
- tramite il cassetto fiscale, accessibile con SPID o CIE, dalla sezione Tributi dei Servizi Online.
- a mano presso l’Ufficio di Via Arosio 15, su appuntamento
- via PEC
- via Email (con le seguenti istruzioni)
La dichiarazione di cessazione o voltura dell'occupazione in caso di decesso dell'intestatario della Tassa rifiuti deve essere prodotta dagli eredi.
Cosa serve
E' necessario compilare la modulistica in base alle singole necessità.
- Dichiarazione iscrizione/variazione utenza domestica
- Dichiarazione Iscrizione/Variazione utenza non domestica
- Cancellazione utenza domestica
- Cancellazione utenza non domestica
- Richiesta di rimborso
- Richiesta recapito avvisi di pagamento via Email
- Richiesta rateazione
- Richiesta ulteriore rateazione
- Richiesta compensazione
- Richiesta rettifica importi addebitati
- Reclamo - Richiesta informazioni
Per richiedere un riesame di annullamento/rettifica di quanto dovuto è necessario compilare il seguente modulo:
Cosa si ottiene
L'avviso di pagamento TARI.
Tempi e scadenze
Il versamento, da effettuarsi mediante modello F24, è suddiviso in tre rate:
- 1° rata - 30 giugno - Acconto calcolato su Tariffe anno 2023
- 2° rata - 30 settembre - Acconto calcolato su Tariffe anno 2023
- 3° rata - 31 dicembre - Tariffe anno 2024 a saldo e conguaglio su tutto il 2024
In alternativa al versamento a rate alle scadenze sopra indicate, è fatta salva la possibilità di versamento in un'unica soluzione della TARI dovuta per l'anno 2024, entro la scadenza del 2 dicembre 2024.
Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso inviato dal Comune o disponibile presso Banche e Uffici Postali, indicando i seguenti codici:
- 3944 - Tassa sui Rifiuti
- 3945 - Interessi
- 3946 - Sanzioni
F704 - Codice catastale Comune di Monza
A partire dall’anno d’imposta 2021 l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 5/E ha istituito i codici tributo separati per il versamento del tributo provinciale (Tefa):
- TEFA - denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”
- TEFN - denominato “TEFA -tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente-interessi”
- TEFZ - denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente-sanzioni”.
Casi particolari
Ritardato o omesso pagamento
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.
Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provvede a regolarizzare la propria posizione contributiva, viene notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica.
La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013. L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019. Gli interessi sono quelli legali. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
La TARI viene quantificata sulla base delle tariffe approvate annualmente al fine di coprire totalmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. L’obbligazione tributaria annuale comprende:
- il tributo netto destinato al Comune (TARI);
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5% della TARI.
Per ulteriori informazioni sono disponibili le Faq
Anni precedenti
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2024, 11:55